Usufruire delle agevolazioni fiscali al momento in vigore, con particolare attenzione al Superbonus 110%, di fatto rappresenta un’occasione unica per riqualificare dal punto di vista energetico e funzionale gli edifici esistenti, che ricordiamo essere stati edificati, nella stragrande maggioranza, nella metà del secolo scorso.
Con gli interventi di riqualificazione previsti, si ha la possibilità di abbattere i costi relativi alle bollette di luce e gas e incrementare fortemente il valore immobiliare dell’edificio.
È un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che interessa interventi in materia di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici, negli edifici singoli o condomini.
L’aliquota di detrazione è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 Giugno 2022; Sono concessi altri 6 mesi di tempo (31 Dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari accatastate distintamente, possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, purché alla data 30 Giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Oppure in alternativa alla fruizione diretta
Oppure
Si deve raggiungere i seguenti obiettivi:
Inoltre l’immobile oggetto degli interventi deve presentare queste caratteristiche:
Infine:
Nel Superbonus 110% sono inglobate diverse precedenti agevolazioni per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico e in aggiunta ve ne sono di nuove, ma A CONDIZIONE che gli interventi siano realizzati insieme ad ALMENO UNO dei maxi-interventi definiti TRAINANTI, ovvero:
Con isolamento termico di almeno il 25% delle superfici opache esterne.
In tal caso i massimali di spesa detraibile sono i seguenti:
Il nuovo impianto deve essere almeno di classe A e potrà essere abbinato all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, o impianti di microcogenerazione;
In tal caso i massimali di spesa detraibile dipendono dal numero di unità immobiliari del condominio:
Il nuovo impianto deve essere almeno di classe A e potrà essere abbinato all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, o impianti di microcogenerazione;
In tal caso il massimale di spesa detraibile è 30.000 €;
In cui la detrazione già prevista per il Sisma-bonus viene elevata al 110%, limitatamente agli interventi realizzati dal 1° luglio 2020 al 30 Giugno 2022.
La detrazione spetta solo per interventi di messa in sicurezza di edifici ubicati nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 o 3.
Si deve garantire la riduzione di una o due classi di rischio sismico.
È possibile anche la demolizione e ricostruzione di interi edifici purché con finalità di riduzione del rischio sismico.
In tal caso il massimale di spesa detraibile è:
96.000 € da moltiplicare per il numero di edifici in caso di lavori in condominio;
In presenza di uno dei maxi-interventi “trainanti” il bonus può essere esteso anche ad interventi definiti TRAINATI:
Anche su strutture pertinenziali agli edifici.
In tal caso il massimale di spesa detraibile è:
48.000 € in totale e 2.400 € per ogni kW di potenza nominale;
In tal caso il massimale di spesa detraibile è:
1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo;
In tal caso il massimale di spesa detraibile è: 3.000 €
Quali ascensori e montacarichi e/o realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
Nel rispetto delle condizioni e dei limiti di spesa già indicati per l’isolamento termico delle superfici opache verticali (vedi cappotto termico);
In tal caso il massimale di spesa detraibile è:
Per un limite di detrazione ammissibile pari a 60.000 € per unità immobiliare, i seguenti:
Per la procedura di richiesta saranno necessari: