Usufruire delle agevolazioni fiscali al momento in vigore, con particolare attenzione al Superbonus 110%, di fatto rappresenta un’occasione unica per riqualificare dal punto di vista energetico e funzionale gli edifici esistenti, che ricordiamo essere stati edificati, nella stragrande maggioranza, nella metà del secolo scorso.
Con gli interventi di riqualificazione previsti, si ha la possibilità di abbattere i costi relativi alle bollette di luce e gas e incrementare fortemente il valore immobiliare dell’edificio.
È un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che interessa interventi in materia di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici, negli edifici singoli o condomini.
L’aliquota di detrazione è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 Giugno 2022; Sono concessi altri 6 mesi di tempo (31 Dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari accatastate distintamente, possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, purché alla data 30 Giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Oppure in alternativa alla fruizione diretta
Oppure
Si deve raggiungere i seguenti obiettivi:
Inoltre l’immobile oggetto degli interventi deve presentare queste caratteristiche:
Infine:
Nel Superbonus 110% sono inglobate diverse precedenti agevolazioni per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico e in aggiunta ve ne sono di nuove, ma A CONDIZIONE che gli interventi siano realizzati insieme ad ALMENO UNO dei maxi-interventi definiti TRAINANTI, ovvero:
Con isolamento termico di almeno il 25% delle superfici opache esterne.
In tal caso i massimali di spesa detraibile sono i seguenti:
Il nuovo impianto deve essere almeno di classe A e potrà essere abbinato all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, o impianti di microcogenerazione;
In tal caso i massimali di spesa detraibile dipendono dal numero di unità immobiliari del condominio:
Il nuovo impianto deve essere almeno di classe A e potrà essere abbinato all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, o impianti di microcogenerazione;
In tal caso il massimale di spesa detraibile è 30.000 €;
In cui la detrazione già prevista per il Sisma-bonus viene elevata al 110%, limitatamente agli interventi realizzati dal 1° luglio 2020 al 30 Giugno 2022.
La detrazione spetta solo per interventi di messa in sicurezza di edifici ubicati nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 o 3.
Si deve garantire la riduzione di una o due classi di rischio sismico.
È possibile anche la demolizione e ricostruzione di interi edifici purché con finalità di riduzione del rischio sismico.
In tal caso il massimale di spesa detraibile è:
96.000 € da moltiplicare per il numero di edifici in caso di lavori in condominio;
In presenza di uno dei maxi-interventi “trainanti” il bonus può essere esteso anche ad interventi definiti TRAINATI:
Anche su strutture pertinenziali agli edifici.
In tal caso il massimale di spesa detraibile è:
48.000 € in totale e 2.400 € per ogni kW di potenza nominale;
In tal caso il massimale di spesa detraibile è:
1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo;
In tal caso il massimale di spesa detraibile è:
3.000 €
Quali ascensori e montacarichi e/o realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
Nel rispetto delle condizioni e dei limiti di spesa già indicati per l’isolamento termico delle superfici opache verticali (vedi cappotto termico);
In tal caso il massimale di spesa detraibile è:
Per un limite di detrazione ammissibile pari a 60.000 € per unità immobiliare, i seguenti:
Per la procedura di richiesta saranno necessari:
In seguito al decreto legge n.63/2013 sono state proviste detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, con aliquote dal 50 al 65%, in base alla tipologia di lavoro da realizzare. L’Ecobonus è caratterizzato dalla detrazione dall’Irpef o dall’Ires nei confronti degli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli immobili.
La Legge di Bilancio 2021 (L.30.12.2020 n.178) proroga al 31 Dicembre 2021 la possibilità di attingere alle detrazioni.
È necessario che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari ed edifici (o loro parti) ESISTENTI, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, compresi quelli per attività d’impresa o professionale.
In linea generale, questo incentivo può essere utilizzato per interventi riguardanti le seguenti componenti:
Detrazione al 50%
Detrazione al 65%
Vi sono poi delle eccezioni che attingono ad aliquote di detrazione più elevate, ovvero:
Oppure in alternativa alla fruizione diretta
Oppure
Incentivo previsto per interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e zona 2) e nella zona 3 di rischio sismico; Le spese sostenute devono ricadere nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 Dicembre 2021.
È prevista la seguente detrazione:
Nei seguenti casi specifici possono esserci deroghe:
Se gli interventi interessano le parti comuni degli edifici condominiali, il beneficio fiscale è superiore, e deve essere calcolato su un importo complessivo di spese non superiore a 96.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, spendibile in cinque rate annuali di pari importo; Le detrazioni saranno:
Inoltre in questo caso se in concomitanza gli interventi riguardano anche la riqualificazione energetica (vedi ecobonus) la detrazione dovrà essere calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, spendibile in dieci quote annuali di pari importo.
Ulteriori ipotesi riguarda l’acquisto di casi antisismiche, la cui circostanza permette l’accesso a detrazione di imposta per immobili realizzati nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 o 3, in seguito alla demolizione e successiva ricostruzione dell’intero edificio (con possibilità anche di incremento volumetrico) da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano entro 18 mesi, dalla conclusione dei lavori, alla vendita dell’immobile.
Gli acquirenti delle singole unità immobiliari possono fruire dei seguenti incentivi:
Con spese che comunque non possono superare 96.000 € per unità immobiliare, per ciascun anno, con detrazione da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
Oppure in alternativa alla fruizione diretta
Oppure